Descrizione del progetto e obiettivi
Secondo la direttiva RAEE 2012/19/UE (rispettivamente la legge nazionale di attuazione: ad esempio ElektroG in Germania), ogni produttore di apparecchiature elettriche ed elettroniche deve essere iscritto al registro nazionale (Germania: stiftung elektro-altgeräte register) per garantire l'adempimento delle proprie responsabilità quando i prodotti venduti diventano rifiuti (ad esempio RAEE).
Non esiste un registro europeo comune. Quando un produttore, stabilito in un Paese, vuole vendere i suoi prodotti in un altro Paese europeo, dove non ha uno stabilimento, è tenuto a nominare un rappresentante autorizzato in quel Paese, che deve adempiere ai suoi obblighi in base alla direttiva RAEE (in particolare la registrazione).
Quando un produttore non ha nominato un rappresentante autorizzato, è difficile per l'autorità di regolamentazione nazionale perseguirlo all'estero (ad esempio nel suo paese d'origine). Per questo motivo le autorità di regolamentazione devono collaborare. Una soluzione è quella di portare i free-riders transfrontalieri (produttori senza registrazione) all'attenzione dell'autorità nazionale competente del Paese in cui il produttore ha lo stabilimento. In questo modo, si riducono le difficoltà legate all'azione penale o alla traduzione dei documenti pertinenti.
Per lavorare meglio insieme, le autorità di regolamentazione hanno bisogno di una piattaforma / SharePoint per lo scambio di informazioni. Hanno bisogno di sapere chi è responsabile negli altri Stati membri per la trasmissione dei rapporti necessari per l'applicazione e l'azione penale.
File/informazioni correlate
Articolo 17 RAEE 2012/19/UE: Rappresentante autorizzato:
- Ogni Stato membro provvede affinché un produttore, come definito all'articolo 3, paragrafo 1, lettera f), punti da i) a iii), stabilito in un altro Stato membro, sia autorizzato, in deroga all'articolo 3, paragrafo 1, lettera f), punti da i) a iii), a nominare una persona fisica o giuridica stabilita nel suo territorio come rappresentante autorizzato responsabile dell'adempimento degli obblighi di tale produttore, ai sensi della presente direttiva, nel suo territorio.
- Ogni Stato membro garantisce che un produttore, come definito all'articolo 3, paragrafo 1, lettera f), punto iv), e stabilito sul suo territorio, che vende AEE a un altro Stato membro in cui non è stabilito, nomini un rappresentante autorizzato in tale Stato membro come persona responsabile dell'adempimento degli obblighi di tale produttore, ai sensi della presente direttiva, sul territorio di tale Stato membro.
- La nomina di un rappresentante autorizzato deve avvenire mediante mandato scritto.