Progetto RAEE Articolo 17 Free-riders
2019
In corsoDescrizione e obiettivi del progetto
Secondo la direttiva RAEE 2012/19/UE (rispettivamente la legge nazionale di attuazione: ad esempio ElektroG in Germania) ogni produttore di apparecchiature elettriche ed elettroniche deve essere iscritto al registro nazionale (Germania: stiftung elektro-altgeräte register) per garantire che adempia alle proprie responsabilità, quando i suoi prodotti venduti diventano rifiuti (ad esempio RAEE).
Non esiste un registro comune europeo. Quando un produttore, stabilito in un Paese, vuole vendere i suoi prodotti in un altro Paese europeo, dove non ha uno stabilimento, è tenuto a nominare un rappresentante autorizzato in quel Paese, che deve adempiere agli obblighi previsti dalla direttiva RAEE (in particolare la registrazione).
Quando un produttore non ha nominato un rappresentante autorizzato, è difficile per l'autorità di regolamentazione nazionale perseguirlo all'estero (ad esempio nel suo paese d'origine). Per questo motivo le autorità di regolamentazione devono collaborare. Una soluzione è quella di portare i free-riders transfrontalieri (produttori senza registrazione) all'attenzione dell'autorità nazionale competente del Paese in cui il produttore ha lo stabilimento. In questo modo, si riducono le difficoltà legate all'azione penale o alla traduzione dei documenti pertinenti.
Per lavorare meglio insieme, le autorità di regolamentazione hanno bisogno di una piattaforma / SharePoint per scambiare informazioni. Hanno bisogno di sapere chi è responsabile negli altri Stati membri per la trasmissione dei rapporti necessari per l'applicazione e l'azione penale.
File/informazioni correlate
Articolo 17 RAEE 2012/19/UE: Rappresentante autorizzato:
- Ogni Stato membro provvede affinché un produttore, come definito all'articolo 3, paragrafo 1, lettera f), punti da i) a iii), stabilito in un altro Stato membro, sia autorizzato, in deroga all'articolo 3, paragrafo 1, lettera f), punti da i) a iii), a nominare una persona fisica o giuridica stabilita nel suo territorio come rappresentante autorizzato responsabile dell'adempimento degli obblighi di tale produttore, ai sensi della presente direttiva, nel suo territorio.
- Ogni Stato membro garantisce che un produttore, come definito all'articolo 3, paragrafo 1, lettera f), punto iv), stabilito sul suo territorio, che vende AEE a un altro Stato membro in cui non è stabilito, nomini un rappresentante autorizzato in tale Stato membro come persona responsabile dell'adempimento degli obblighi di tale produttore, ai sensi della presente direttiva, sul territorio di tale Stato membro.
- La nomina di un rappresentante autorizzato avviene tramite mandato scritto.
Number: 2021/05, 2020/05, 2019/08 – Status: In corso – Period: 2019 – Topic: Rifiuti e TFS - Tags: