Il passaggio ai permessi IED e come gestire le modifiche sostanziali in una struttura autorizzata
2012 - 2012
CompletatoDescrizione e obiettivi del progetto
Il 6 gennaio 2011 è entrata in vigore la Direttiva sulle emissioni industriali, le cui disposizioni elencate all'articolo 80, paragrafo 1, devono essere recepite nel diritto nazionale entro due anni. In base alla IED, è possibile che per molti settori industriali sia necessario riesaminare le autorizzazioni esistenti per soddisfare i requisiti delle conclusioni sulle BAT nel relativo BREF (articolo 3, paragrafi 11 e 12). In base alle direttive esistenti, gli Stati membri attuano vari sistemi per gestire le modifiche che avvengono negli impianti. Tali modifiche vengono apportate alle autorizzazioni in vari formati e forme, tra cui modifiche concordate alle autorizzazioni, variazioni alle autorizzazioni, modifiche tecniche alle autorizzazioni e così via. L'articolo 20 della IED riguarda le modifiche apportate dagli operatori agli impianti e l'articolo 63 riguarda le modifiche sostanziali agli impianti esistenti. Queste disposizioni richiederanno un nuovo approccio da parte degli Stati membri per decidere se è necessario un riesame completo di un'autorizzazione o se adottare un sistema più informale di approvazione delle modifiche.
Questo progetto ha organizzato un'esercitazione per gli Stati membri che si è concentrata sui nuovi requisiti per lo sviluppo delle autorizzazioni in base alle nuove disposizioni della IED. Le domande chiave erano:
- “In che modo le autorizzazioni IED differiranno dai tipi di autorizzazioni attualmente preparati dai regolatori degli Stati membri?
- “Come ci si dovrà comportare in caso di modifiche sostanziali alle strutture autorizzate?
La relazione del progetto illustra i risultati delle discussioni ed elenca le raccomandazioni per gli Stati membri e l'IMPEL.
Number: 2012/10 – Status: Completato – Period: 2012 - 2012 – Topic: Industria e aria - Tags: