La determinazione degli indizi di danno alla biodiversità protetta dalla Direttiva ELD può essere effettuata considerando come STATO lo stato di conservazione della specie e/o dell'habitat a livello locale (cioè nell'area in cui si è verificato l'evento), nazionale e biogeografico, ad esempio sulla base dei dati di segnalazione delle Direttive Habitat e Uccelli1
. nell'area in cui si è verificato l'evento), nazionale e biogeografico, ad esempio sulla base dei dati di segnalazione delle direttive Habitat e Uccelli1 2 3, utilizzando i parametri disponibili per la valutazione dello stato di conservazione4.
Se si tratta di un sito Natura 2000, la valutazione deve prendere in considerazione i moduli standard della Comunità europea per i siti Natura 20005 (Zone di Protezione Speciale (ZPS), Siti di Importanza Comunitaria (SIC), Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e Zone Speciali di Conservazione (ZSC)).
Se non si tratta di un sito Natura 2000, la valutazione deve considerare la possibile deviazione dalla situazione di partenza di parametri quali la rarità/densità della specie, l'area coperta dall'habitat e la resilienza (capacità di recupero) delle specie e degli habitat del sito colpiti negativamente dall'evento dannoso e dai fattori di danneggiamento.
Per la determinazione degli indizi e delle prove di danno alla biodiversità si rimanda alle tabelle dell'IMPATTO e dello STATO. La seguente fig. 14 rappresenta il diagramma di flusso decisionale per la determinazione degli indizi di danno alla biodiversità protetta dalla direttiva ELD: